I.C " G. Ferrari"
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anno 2003/2004

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

 


REGOLAMENTO TRIENNIO 2003/2006

punto elencoDisposizioni preliminari
punto elencoPresidente
punto elencoCompiti della Giunta
punto elencoConvocazione e ordine del giorno
punto elencoValidità delle riunioni
punto elencoCommissioni
punto elencoVerbale
punto elencoIscrizioni
punto elencoLista d'attesa della Scuola dell'Infanzia
punto elencoVigilanza sugli alunni
punto elencoGiustificazione delle assenze
punto elencoEsoneri dalle lezioni di Educazione Fisica
punto elencoRegolamento di disciplina
punto elencoVisite didattiche e viaggi di istruzione
punto elencoConcessione in uso locali ed attrezzature scolastiche

 


:: Articolo 1

Tutti i componenti del Consiglio sono tenuti al rispetto delle norme di convivenza democratica, tenendo conto delle proposte di tutti gli altri organi previsti dalla Legge e delle altrui opinioni, al fine di realizzare la più ampia partecipazione alla vita e alla gestione della scuola.

:: Articolo 2

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

a) Riunione ordinaria

Le adunanze del Consiglio si effettueranno almeno tre volte all’anno, in genere presso la sede di Direzione dell’Istituto.

b) Riunione straordinaria

Il Consiglio può essere riunito in seduta straordinaria tutte le volte che particolari situazioni d’urgenza ne richiedano la convocazione, su richiesta del Capo di Istituto e del Presidente del Consiglio, su proposta della Giunta o di almeno un terzo dei Membri del Consiglio.
La riunione deve aver luogo entro 10 giorni dalla richiesta di convocazione.

:: Articolo 3

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio deve essere un genitore, eletto da tutti i membri mediante votazione segreta. Viene eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio in prima votazione. In eventuale seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti., risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le riunioni. Egli assicura il corretto e regolare svolgimento delle sedute, dirige la discussione, indice le votazioni, ne proclama i risultati. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano d’età, indipendentemente dalla componente.

:: Articolo 4

COMPITI DELLA GIUNTA

La Giunta esecutiva predispone il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, cura l’esecuzione delle relative delibere, prepara lo schema di relazione sull’andamento generale della vita e dell’attività dell’Istituto.

:: Articolo 5

CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente ai singoli membri con avvisi scritti, che devono riportare l’elencazione precisa degli argomenti da trattare durante la seduta.
Per le riunioni ordinarie e straordinarie l’ordine del giorno sarà predisposto dalla Giunta esecutiva, sulla base delle proposte proprie e di quelle dei consiglieri richiedenti, secondo quanto previsto dall’art.2 punto b).
Possono inoltre essere inseriti nell’ordine del giorno altri argomenti proposti dagli Enti Locali o dagli Organi collegiali della scuola.
L’ordine del giorno deve essere fatto pervenire ai singoli membri almeno 5 giorni prima della riunione per le convocazioni ordinarie e almeno 24 ore prima per quelle straordinarie.
Possono essere adottate deliberazioni soltanto sugli argomenti indicati specificamente nell’ordine del giorno. Se la discussione e le deliberazioni non sono conclusi in una seduta, possono essere esaurite in sedute successive, le cui date ed orari sono fissati dal Consiglio. In questo caso l’avviso è rinnovato ai soli membri assenti alla seduta.
Il Consiglio, a maggioranza, potrà decidere sull’opportunità di aggiungere argomenti all’ordine del giorno della prima convocazione.
Le convocazioni saranno consegnate ai genitori eletti tramite gli alunni. Le convocazioni straordinarie possono avvenire telefonicamente.

:: Articolo 6

VALIDITA’ DELLE RIUNIONI

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta (metà + uno) dei Consiglieri.

:: Articolo 7

Ogni componente del Consiglio ha diritto di parola e di intervento solo sugli argomenti dell’ordine del giorno.

:: Articolo 8

Il Presidente accorda la parola a chi ne fa richiesta in ordine di chiamata.

:: Articolo 9

Il componente cui il Presidente ha concesso la parola può esprimere compiutamente il proprio pensiero e leggere l’eventuale relazione senza interruzione da parte di chiunque, per un massimo di cinque minuti (salvo eccezioni consentite dal Presidente).

:: Articolo 10

Il componente che voglia ribattere lo può fare solo dopo che il Presidente gli ha concesso la parola.

:: Articolo 11

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

:: Articolo 12

COMMISSIONI

  • Per l’esame di particolari problemi, il Consiglio ha sempre la facoltà di nominare Commissioni consultive speciali, all’interno del Consiglio stesso, tenendo conto delle varie componenti.
  • Qualora le stesse lo ritenessero opportuno, possono richiedere l’intervento di persone esperte e qualificate, al fine di una migliore soluzione del problema in esame.
  • Ogni commissione sarà presieduta da un coordinatore eletto in seno ad essa.
  • Le Commissioni dovranno riferire, normalmente, alla prima adunanza del Consiglio, salvo che il Consiglio stesso non abbia fissato un termine diverso.
  • Le relazioni o i pareri sono puramente di studio e non possono per nulla vincolare il Consiglio nelle sue definitive determinazioni.

:: Articolo 13

VERBALE

  • Il verbale della seduta è l’unico documento che fa fede dello svolgimento dell’adunanza e delle deliberazioni prese.

  • E’ steso dal Segretario del Consiglio di Istituto su apposito registro raccoglitore a pagine timbrate e numerate.
  • Nel verbale devono essere assunte le eventuali dichiarazioni di voto a favore o contro o per l’astensione. E’ consentita anche l’autoverbalizzazione e cioè la facoltà per i membri del Consiglio di produrre il testo della loro dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al Segretario.
  • All’atto dell’approvazione ogni consigliere può fare apportare modifiche al testo, se lo stesso contiene qualche frase che altera in qualche modo il suo pensiero.
  • Il verbale dovrà essere sottoscritto da chi presiede la seduta del Consiglio e dal Segretario.
  • E’ ammessa la lettura e l’approvazione del verbale nella seduta successiva.
  • Il verbale, dopo l’approvazione con le eventuali rettifiche, non può più essere modificato a richiesta dei membri.

:: Articolo 14

Gli atti del Consiglio sono pubblicati all’albo ed agli albi delle scuole dell’Istituto

:: Articolo 15

I consiglieri possono presentare su argomenti che interessano la vita dell’Istituto interrogazioni, interpellanze e mozioni.
Queste devono essere formulate in tono chiaro e preciso e presentate o inviate per lettura al Presidente prima dell’inizio della seduta. Il Presidente ed i membri della Giunta possono rispondere subito, o riservarsi di farlo nella successiva seduta.
Se un consigliere non è soddisfatto dell’esito della sua interrogazione o interpellanza, ha facoltà di presentare una mozione per un’ulteriore discussione. La mozione, per essere accolta, dovrà essere sottoscritta da almeno dieci consiglieri. Verrà poi inserita nell’ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio.

:: Articolo 16

La durata delle riunioni è fissata in non più di tre ore.
Superato tale limite, il Consiglio deciderà a maggioranza dei presenti se aggiornare la seduta in data da stabilirsi o procedere fino all’esaurimento di tutto o di parte dell’O.d.G..

:: Articolo 17

Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori delle componenti docenti, non docenti e genitori, tranne quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
Nel caso che si verificassero intemperanze ed interferenze, il Presidente è autorizzato a far sgombrare l’aula. Nell’ipotesi di rifiuto da parte del pubblico, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

:: Articolo 18

ISCRIZIONI

Le iscrizioni all’Istituto si effettuano mediante apposita modulistica predisposta dal MIUR e adattata alle esigenze organizzative e gestionali della Scuola.
La data di termine per la presentazione viene fissata dal MIUR per tutto il territorio nazionale al mese di gennaio di ogni anno.

:: Articolo 19

LISTA D’ATTESA DELLA SCUOLA dell'INFANZIA

In caso di sovrabbondanza di iscrizioni alle scuole dell'Infanzia dell’Istituto rispetto alla disponibilità di posti, verranno accolte le domande secondo le seguenti priorità:

  1. bambini già frequentanti
  2. bambini trasferiti in corso d’anno e già frequentanti
  3. bambini residenti nel Comune e nel Comune viciniore con 5 anni d’età
  4. bambini residenti nel Comune con 4 anni d’età
  5. bambini residenti nel Comune con 3 anni d’età
  6. bambini residenti nel Comune viciniore privo di scuola materna statale
  7. bambini orfani di un genitore
  8. bambini di disagiate condizioni socio-economiche
  9. bambini con un solo genitore che lavora (ragazze madri, genitori separati, …)
  10. bambini con entrambi i genitori lavoratori senza possibilità di assistenza alternativa
  11. bambini trasferiti con residenza entro il 30 giugno (in ordine cronologico di nascita)
  12. bambini non residenti nel Comune con 5 anni d’età (in ordine cronologico di nascita)
  13. bambini non residenti nel Comune con 4 anni d’età (in ordine cronologico di nascita)
  14. bambini non residenti nel Comune con 3 anni d’età
  15. bambini che compiono i 3 anni d’età entro il 31 gennaio residenti (in ordine cronologico a condizione che ci sia posto alla data del compimento del terzo anno)
  16. bambini che compiono i 3 anni d’età entro il 31 gennaio non residenti (in ordine cronologico a condizione che ci sia posto alla data del compimento del terzo anno).

Le iscrizioni dei non residenti sono accolte con riserva, che verrà sciolta il 1° luglio.
Il rispetto dei termini di scadenza delle iscrizioni è condizione discriminante per l’accoglimento delle domande.
Gli alunni che risultino assenti per oltre 30 giorni senza giustificazione medica, previa comunicazione alle famiglie, saranno depennati d’Ufficio per lasciare posto a quelli in lista d’attesa.

:: Articolo 20

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla scuola, valgono le norme seguenti:

  • gli alunni entrano a scuola secondo l’orario fissato per ciascuna sede. L’insegnante dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per assistere all’ingresso dei propri alunni, e garantirne l’assistenza in uscita al termine delle lezioni;

  •  gli alunni in ritardo rispetto l’orario di cui sopra sono ammessi in classe purché il ritardo sia giustificato per iscritto, di persona o a mezzo telefono;

  •  qualora un alunno debba lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, su richiesta dei genitori, verrà consegnato direttamente ad un familiare o a persone delegate per iscritto o indicate dal genitore, purché maggiorenni;

  •  la presenza degli alunni è necessaria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici: ricerche, lavori di gruppo, visite istruttive, attività extracurricolari;

  •  durante l’intervallo delle lezioni, che deve essere contenuto tra i dieci e i quindici minuti, è necessario che l’insegnante vigili attentamente sul comportamento dei propri alunni. Se la struttura lo permette, gli alunni lasceranno le aule vuote e con le porte chiuse e non dovranno assolutamente recarsi nelle classi non loro;

  •  l’afflusso ai servizi, sorvegliato dal personale non docente, sarà ordinato e disciplinato: solo in casi del tutto eccezionali potrà avvenire durante le ore di lezione, ma sempre a discrezione dell’insegnante;

  • durante il cambio dell’insegnante, non è permesso uscire dalle aule né schiamazzare;

  • negli spostamenti dalla classe alla palestra, dalla classe alle “aule speciali” o in cortile, gli alunni, accompagnati dall’insegnante, debbono tenere un comportamento disciplinato. All’alunno non è consentito lasciare l’aula durante le ore di lezione: per qualsiasi motivo è a disposizione il personale docente e ausiliario della scuola;

  • al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per piani a cominciare dal primo e con la vigilanza del personale docente fino all’uscita della scuola, intendendovi per scuola l’edificio scolastico, pertinenze comprese;

  • in nessun caso comunque gli scolari devono essere lasciati incustoditi all’interno o all’esterno della scuola durante l’orario di funzionamento;

  • il personale ausiliario vigila sugli alunni, affidati temporaneamente alla loro sorveglianza in casi di particolare necessità.

:: Articolo 21

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Le assenze degli alunni devono essere giustificate dal genitore,o da chi ne fa le veci, nell’apposito spazio a ciò destinato sul diario o libretto scolastico, anche quando è richiesto il certificato medico.
Il certificato medico, che attesta l’insussistenza della malattia, deve essere sempre prodotto dalla famiglia quando l’assenza dell’alunno, qualunque ne sia la causa, superi i cinque giorni consecutivi:

    :: per le malattie infettive e non, il certificato verrà rilasciato
       dal medico curante (prot. SISP 1245 del 7. 12. 99 Regione
       Piemonte USSL 13 Borgomanero).

Nella scuola materna, ove la frequenza non è obbligatoria per legge, l’alunno può assentarsi per motivi di famiglia previa comunicazione alle insegnanti e rientrare senza necessità di presentare il certificato medico.
Le assenze del pomeriggio dovranno essere giustificate personalmente dal genitore o da chi ne fa legalmente le veci.
La comunicazione scritta sul diario o sul libretto, con la giustificazione dell’assenza, e l’eventuale annesso certificato medico, dovranno essere presentati all’insegnante alla prima ora di lezione: si annoterà sul registro di classe l’avvenuta giustificazione; in mancanza di quest’ultima l’insegnante segnalerà subito l’ammissione all’Ufficio di Direzione.

:: Articolo 22

ESONERI DALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA

Come da C. M. 28 maggio 1988, n.146 prot. n. 10168, gli alunni che intendano essere esonerati in tutto o in parte dalle lezioni di educazione fisica, devono presentare istanza in carta libera (DPR 955/82 art. 11), sottoscritta dal genitore, al Capo di Istituto, entro il 30 settembre.
In seguito, potranno essere presentate domande di esonero per cause di impedimento sopraggiunto o rivelatesi nel corso dell’anno scolastico.
Le richieste di esonero, pur accolte, non sottraggono l’alunno dalla partecipazione alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive.
Le indisposizioni momentanee alle lezioni di educazione fisica devono essere giustificate per iscritto dal genitore.

:: Articolo 23

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Secondo quanto previsto dal DPR 275 del 8 marzo 1999, ispirato ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DPR 249/98, il Consiglio di Istituto affida al Regolamento di Disciplina la definizione delle norme disciplinari regolative della comunità scolastica.
Approvato con DEL. 79 del Consiglio di Istituto in data 29.06.2002,
approvato con DEL. 18 del Collegio Docenti Unitario in data 22.05.2002,
previa consultazione dei genitori, il Regolamento definisce:

• principi ispiratori;
• diritti dello studente;
• doveri dello studente;
• norme disciplinari;
• norme collaterali;
• organo di garanzia;
• ricorsi, reclami, impugnazioni.

Assunto in protocollo il 01.07.2002 con n. 3197 è distribuito e consultabile in tutte le sedi scolastiche dell’Istituto.

:: Articolo 24

VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1) L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli Organi di autogoverno dell’Istituzione Scolastica. Pertanto la Scuola ne determina autonomamente la destinazione e la durata, nonché il periodo temporale più opportuno, sicuro e agevole al fine di una piena e didatticamente feconda fruizione.
2) Le iniziative in argomento possono essere – in linea di massima – ricondotte alle seguenti tipologie:

  • Viaggi di istruzione e visite d’integrazione culturale, finalizzate a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del Paese, la partecipazione a manifestazioni culturali o concorsi, la visita a complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi di ciascun corso di studi;

  • Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;

  • Viaggi connessi con attività sportive, che devono essere anch’essi di valenza formativa, anche sotto il profilo dell’educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche, settimane bianche nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale.

Tutte le iniziative devono essere comprese nella programmazione didattica della scuola e coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascun segmento scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla promozione personale e culturale degli alunni e alla loro piena integrazione scolastica e sociale.
Tutte le iniziative devono essere economicamente sostenibili dalle scuole e dalle famiglie e devono presentare ampie garanzie di sicurezza.

3) Sul piano organizzativo, ogni viaggio deve essere attentamente preparato con particolare riferimento a meta, itinerario, spesa da affrontare e mezzo di trasporto, acquisendo l’autorizzazione scritta dei Genitori e un documento di viaggio per ogni partecipante.

4) Sul piano culturale e didattico esso va preparato dai docenti accompagnatori facendo uso di materiale illustrativo e di alcune modalità didattiche ordinarie e straordinarie: discussione, ricerche di approfondimento, intervento di esperti, …

5) Ogni iniziativa deve essere illustrata ai genitori, al Consiglio di Interclasse e di Classe e sottoposta all’approvazione del Consiglio di Istituto.Ciò naturalmente non esclude che il Collegio dei Docenti sia chiamato a pronunciarsi o se ne renda promotore.

6) I viaggi di istruzione - attuati come parte integrante della programmazione didattica – vanno organizzati per classi, e pertanto, è da evitarne lo svolgimento ove non possa essere assicurata la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni che compongono la scolaresca.

7) Deve essere evitata – con opportuni interventi del Capo di Istituto – l’esclusione di alunni per motivi economici.

8) Il Consiglio non accoglierà richieste di iniziative che risultassero non rispondenti ai criteri indicati, ma soprattutto alle reali esigenze didattiche della classe. In considerazione delle diverse età degli alunni di scuola materna, Primaria e media e quindi del diverso grado di faticabilità degli stessi, il Consiglio autorizzerà di norma i viaggi di istruzione secondo i seguenti criteri:

SCUOLA MATERNA viaggi e visite di istruzione non superiori alla giornata con massimo tre ore complessive di viaggio.

SCUOLA ELEMENTARE viaggi e visite di istruzione non superiori alla giornata con massimo cinque ore complessive di viaggio.

SCUOLA MEDIA viaggi e visite di istruzione non superiori alla giornata con massimo sei ore complessive di viaggio per le classi prime e seconde. Alle sole classi terze rimangono altresì consentiti viaggi di istruzione di massimo sei giorni con cinque pernottamenti per mete italiane, europee e per eventuali “settimane bianche” ove ne ricorrano le condizioni.

Ai fini della vigilanza e della sicurezza dovranno essere garantiti non meno di 2 insegnanti accompagnatori per viaggio, 1 insegnante accompagnatore ogni 15 alunni circa, e l’insegnante di sostegno o suo sostituto nel caso sia presente un alunno portatore di handicap (quantomeno 1 insegnante ogni 2 alunni portatori di handicap). Il buonsenso sarà regola di base per stabilire ulteriori necessità. I Genitori Rappresentanti o loro sostituti, possono partecipare ai viaggi di istruzione ove il corpo docente ne faccia esplicita richiesta, previa acquisizione di garanzie assicurative in ordine a infortuni e responsabilità civile. Anche al personale amministrativo e ausiliario in servizio nell’Istituto è data facoltà di partecipare ai viaggi di istruzione, sempre dietro l’ottenimento delle medesime garanzie.

9) Per quanto non contemplato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed in particolare alla C. M. n. 253 del 14.08.91 e successive disposizioni, finalizzate a tracciare suggerimenti operativi in luogo delle minuziose prescrizioni anteriori al 1996.

:: Articolo 25

CONCESSIONE IN USO LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Le scuole e le loro attrezzature sono concesse, fuori dall’orario scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di formazione culturale, sociale e civile.
Sarà data priorità all’accoglimento di richieste per attività a favore degli alunni, formulate dai Consigli di Interclasse, Classe, di Intersezione o dai Comitati dei Genitori.
Si accoglieranno inoltre richieste di Associazioni ed Enti che operano specificatamente per la promozione culturale e sociale dei cittadini, escludendo – salvo diretto pagamento o donazione di beni – Enti e/o privati che perseguano fini di lucro. Sarà perciò consentito all’Istituto introitare somme o beni quale corrispettivo alla concessione d’uso, previa autorizzazione dell’Ente Locale, primo gestore dell’infrastruttura.
Per quanto riguarda la responsabilità, l’igiene e la salvaguardia del patrimonio, saranno ritenuti responsabili gli organizzatori delle iniziative, che all’atto della richiesta dovranno garantire rispetto, cura e pulizia delle strutture e infrastrutture utilizzate.
Le istanze di utilizzo devono essere prodotte con congruo anticipo al Consiglio di Istituto e al Dirigente Scolastico: quest’ultimo potrà autorizzarne l’uso salvo ratifica del Consiglio alla prima seduta utile.

:: Articolo 26

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale vigente, al corpus regolativo di Istituto, quale il Regolamento di Disciplina, la Carta dei Servizi, il Contratto Formativo, ecc.

:: Articolo 27

Alla luce di emergenti esigenze, di nuovi bisogni o qualora il Consiglio dovesse ritenerlo opportuno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, potrà apporre eventuali modifiche od integrare il Regolamento stesso.


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